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I tirocini formativi e di orientamento rappresentano un incentivo per le aziende ed una opportunità per i giovani

Il tirocinio formativo e di orientamento, detto anche stage, è promosso in favore di coloro che hanno già assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione, e consiste in una esperienza di lavoro e di formazione che mira ad agevolarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso un'esperienza professionale presso un'azienda, un ente pubblico o uno studio professionale.
Nell'attuale contesto di riduzione degli incentivi alle assunzioni il tirocinio è uno strumento estremamente vantaggioso per le imprese utilizzabile per la selezione del personale in vista di eventuali assunzioni. Esso infatti non si configura come un rapporto di lavoro, non prevede una retribuzione, né l'obbligo di assunzione finale del tirocinante bensì l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione il cui importo minimo è fissato dal Regolamento della Regione Campania n.7/2013 in € 400 mensili. L'indennità di partecipazione ha natura fiscale di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ma non è soggetta a contribuzione previdenziale.
Al termine del tirocinio l'azienda è tenuta solo a certificare l'esperienza svolta dal tirocinante, che può avere valore di credito formativo.
Il soggetto ospitante assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore.
Per il giovane costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro, oltre che di acquisizione di una specifica professionalità, che gli permette di verificare se vi è affinità tra la propria preparazione e la posizione a cui si aspira, apprendendo sul campo le competenze necessarie al lavoro che si vorrebbe fare e percependo, tra l'altro, un'indennità di partecipazione.
I tirocini di cui stiamo parlando, che non si svolgono nell'ambito di un percorso formale di istruzione secondaria o universitaria o di un corso di formazione professionale, sono definiti tirocini extracurriculari e sono una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati.
L'attivazione di un tirocinio richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore da individuarsi fra quelli autorizzati dalla normativa (centri per l'impiego, università, istituzioni scolastiche statali e non, cooperative sociali, ecc) e un soggetto ospitante (l'azienda che ospiterà il tirocinante) corredata di un progetto formativo e di orientamento che indichi gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento del tirocinio.
La percezione dell'indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
I tirocini possono essere promossi anche a favore degli immigrati nell'ambito dei decreti flussi (previsti dall'articolo 27, lettera f), Testo Unico 286 del 1998).
La durata massima del tirocinio varia a seconda del beneficiano ed è così stabilita:
4 mesi - per studenti di scuola secondaria
6 mesi - per inoccupati o disoccupati ivi compresi i lavoratori in mobilità, per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea (anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita)
12 mesi - per studenti universitari (inclusi studenti di corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita)
12 mesi - per persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91
24 mesi - per disabili
Il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente
è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante:
a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo 1 tirocinante;
b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo 2 tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo 3 tirocinanti;
e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo 4 tirocinanti;
f) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo 5 tirocinanti;
g) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell'organico a tempo indeterminato.

Se sei un'azienda o un professionista interessato all'attivazione di un tirocinio contattaci.

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