TASSAZIONE DELLA BUSTA PAGA DAL 2022
Con la Legge di Bilancio 2022, il legislatore interviene con una serie di misure in vigore dal 1° gennaio 2022 che hanno ridotto il numero delle aliquote da cinque a quattro e rimodulato il sistema delle detrazioni e del cosiddetto “bonus Irpef”. Di Seguito la tabella degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote.
Per quanto riguarda la rimodulazione delle detrazioni dei lavoratori dipendenti, del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati (bonus Irpef) e l’ulteriore detrazione, dal 2022, il sistema è stato completamente rivisto. Le nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente Irpef (art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, D.P.R. n. 917/1986) sono le seguenti:
Dal 2022 viene modificato il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro), riducendo da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo tuttavia salva la sua attribuzione a redditi non superiori a 28.000 euro in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni. In sostanza, il trattamento integrativo viene riconosciuto in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati, disponendo la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021).
Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, situazione di incapienza Irpef determinata dalla differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è di ammontare superiore all’imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda.
I dati per riconoscere il trattamento integrativo da seconda fascia saranno disponibili solo alla fine del periodo di imposta e, necessariamente, solo a seguito di determinazione del reddito complessivo e di tutte le detrazioni.
Ove, irragionevolmente, si confermi l’impostazione sinora adottata dal legislatore secondo cui il sostituto (datore di lavoro) deve applicare automaticamente il trattamento, si produrrebbero situazioni di inutile doppio lavoro nella gestione della specifica voce. Tale (inutile) doppio lavoro è individuabile nell’applicazione automatica del trattamento da parte del sostituto, nella gestione di richieste di revoca in corso d’anno, nella gestione delle rettifiche in sede di conguaglio e nella certa gestione delle conseguenze di un 730 a debito.
Sarebbe ragionevole far applicare la misura solo in dichiarazione dei redditi sollevando i sostituti da inutili conteggi provvisori con conseguente generazione di errori.
L’alternativa tra detrazioni e assegno unico
In presenza di figli, il sostituto di imposta dovrà prevedere una gestione alternativa delle informazioni sui “carichi di famiglia” normalmente delegata al cosiddetto “foglio detrazioni”.
Con l’avvio della riforma, i beneficiari dell’Assegno Unico, che entrerà in vigore il prossimo 1° marzo 2022, perderanno le detrazioni per i carichi familiari.
Il sostegno associato all’Assegno Unico coinvolge:
› i figli fino a 18 anni di età
› i figli fino al compimento dei 21 anni di età se il figlio, in alternativa: studia, lavora percependo meno di 8mila euro l’anno, è registrato presso i servizi per l’impiego o fa il servizio civile.
› i figli portatori di handicap senza limiti di età.
A tali soggetti, da marzo 2022 non si applicheranno più le detrazioni previste dall’articolo 12, Tuir. Tale norma è modificata dall’articolo 10 del decreto “assegno unico” che:
› riconosce la detrazione “teorica” di 950 euro per ogni figlio di età pari o superiore a 21 anni;
› sopprime le maggiorazioni delle detrazioni per i figli fino a tre anni;
› sopprime le maggiorazioni delle detrazioni per i figli portatori di handicap;
› sopprime la detrazione per famiglie numerose.
Sembra, quindi, confermato l’impianto delle detrazioni per carichi relativa
› agli altri famigliari,
› ai figli senza assegno unico.
Con un intervento in sede di approvazione definitiva del decreto legislativo pare chiarito che non avranno accesso alla detrazione i figli a carico tra i 18 e i 20 anni che non beneficiano dell’assegno unico per carenza
delle condizioni fissate dall’articolo 2 del D.lgs. n. 230/2021. Ad esempio, un figlio 19enne che non studia e non lavora né è registrato presso i servizi pubblici per l’impiego.
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