Al via l' esonero contributivo del 100% per le assunzioni 2021 di giovani under 36
Con la pubblicazione del messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 i datori di lavoro possono finalmente fruire concretamente dell'esonero contributivo relativo ad assunzioni e traformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 previsto dalla legge di bilancio 2021 n. 178-2020.
Inps completa così le istruzioni sullo sgravio triennale della legge di bilancio 2021 per le assunzioni /trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36.
Sull'argomento erano stata pubblicate le prime istruzioni con circolare INPS n. 56/2021.
Il nuovo messaggio specifica in particolare le modalità per recuperare i contributi arretrati per le assunzioni già effettuate dal primo gennaio 2021.
a chi spetta
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
per quali rapporti di lavoro
L’incentivo in esame spetta per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento non abbiano compiuto 36 anni di età e non abbiano mai avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato.
E' applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo in una cooperativa
restano esclusi:
- rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico,
- contratto di lavoro intermittente o a chiamata,
- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
- prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
come si calcola l'incentivo
L’incentivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata nella misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione .
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
durata dell'incentivo
L'esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione e 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021.
Per le agevolazioni di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, riconosciute successivamente al 31 dicembre 2021, saranno successivamente fornite ulteriori indicazioni.
ATTENZIONE è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 per un rapporto a tempo determinato, anche nella misura pari al 100% dei contributi datoriali prevista dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.
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Decontribuzione Sud: via libera per tutto l’anno 2021 allo sgravio previsto dalla legge di bilancio 2021 per le regioni del SUD meno sviluppate.
L’INPS, con la circolare n. 33 del 2021, fornisce le istruzioni per l’applicazione dello sgravio Decontribuzione Sud in riferimento all’anno 2021. L’Istituto prende atto dell’autorizzazione all’applicazione della misura agevolativa, fornita dall’UE per il 2021.
L'agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato con sede di lavoro nelle regioni del sud; per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
La legge di bilancio ha previsto che la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
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