TASSAZIONE DELLA BUSTA PAGA DAL 2022
Con la Legge di Bilancio 2022, il legislatore interviene con una serie di misure in vigore dal 1° gennaio 2022 che hanno ridotto il numero delle aliquote da cinque a quattro e rimodulato il sistema delle detrazioni e del cosiddetto “bonus Irpef”. Di Seguito la tabella degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote.
Per quanto riguarda la rimodulazione delle detrazioni dei lavoratori dipendenti, del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati (bonus Irpef) e l’ulteriore detrazione, dal 2022, il sistema è stato completamente rivisto. Le nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente Irpef (art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, D.P.R. n. 917/1986) sono le seguenti:
Dal 2022 viene modificato il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro), riducendo da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo tuttavia salva la sua attribuzione a redditi non superiori a 28.000 euro in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni. In sostanza, il trattamento integrativo viene riconosciuto in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati, disponendo la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021).
Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, situazione di incapienza Irpef determinata dalla differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è di ammontare superiore all’imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda.
I dati per riconoscere il trattamento integrativo da seconda fascia saranno disponibili solo alla fine del periodo di imposta e, necessariamente, solo a seguito di determinazione del reddito complessivo e di tutte le detrazioni.
Ove, irragionevolmente, si confermi l’impostazione sinora adottata dal legislatore secondo cui il sostituto (datore di lavoro) deve applicare automaticamente il trattamento, si produrrebbero situazioni di inutile doppio lavoro nella gestione della specifica voce. Tale (inutile) doppio lavoro è individuabile nell’applicazione automatica del trattamento da parte del sostituto, nella gestione di richieste di revoca in corso d’anno, nella gestione delle rettifiche in sede di conguaglio e nella certa gestione delle conseguenze di un 730 a debito.
Sarebbe ragionevole far applicare la misura solo in dichiarazione dei redditi sollevando i sostituti da inutili conteggi provvisori con conseguente generazione di errori.
L’alternativa tra detrazioni e assegno unico
In presenza di figli, il sostituto di imposta dovrà prevedere una gestione alternativa delle informazioni sui “carichi di famiglia” normalmente delegata al cosiddetto “foglio detrazioni”.
Con l’avvio della riforma, i beneficiari dell’Assegno Unico, che entrerà in vigore il prossimo 1° marzo 2022, perderanno le detrazioni per i carichi familiari.
Il sostegno associato all’Assegno Unico coinvolge:
› i figli fino a 18 anni di età
› i figli fino al compimento dei 21 anni di età se il figlio, in alternativa: studia, lavora percependo meno di 8mila euro l’anno, è registrato presso i servizi per l’impiego o fa il servizio civile.
› i figli portatori di handicap senza limiti di età.
A tali soggetti, da marzo 2022 non si applicheranno più le detrazioni previste dall’articolo 12, Tuir. Tale norma è modificata dall’articolo 10 del decreto “assegno unico” che:
› riconosce la detrazione “teorica” di 950 euro per ogni figlio di età pari o superiore a 21 anni;
› sopprime le maggiorazioni delle detrazioni per i figli fino a tre anni;
› sopprime le maggiorazioni delle detrazioni per i figli portatori di handicap;
› sopprime la detrazione per famiglie numerose.
Sembra, quindi, confermato l’impianto delle detrazioni per carichi relativa
› agli altri famigliari,
› ai figli senza assegno unico.
Con un intervento in sede di approvazione definitiva del decreto legislativo pare chiarito che non avranno accesso alla detrazione i figli a carico tra i 18 e i 20 anni che non beneficiano dell’assegno unico per carenza
delle condizioni fissate dall’articolo 2 del D.lgs. n. 230/2021. Ad esempio, un figlio 19enne che non studia e non lavora né è registrato presso i servizi pubblici per l’impiego.
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Assegno Unico e Universale: dal 1 gennaio 2022 le domande
Il Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 ha approvato il decreto legislativo che istituisce dal 1° marzo 2022 l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica (ISEE).
L’Assegno Unico Universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.
A decorrere dal 1° marzo 2022 cesseranno di avere efficacia:
- le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge5 che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
- le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.
In cosa consiste l’Assegno Unico Universale
- è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un’apposita domanda; - l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L'Assegno Unico e Universale sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.
Tempi e modalità di presentazione delle domande.
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata:
• accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
• tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
Contenuto della domanda
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori.
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
- Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.
- In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
Una panoramica sugli importi
Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE
In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40 mila euro
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2)
famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei
familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista
per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
È online il simulatore dell’Assegno unico e universale.
Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ sull’Assegno unico.
Messaggio INPS n° 4748 del 31-12-2021
Informativa INPS Assegno Unico Universale
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